
Riferimenti normativi:
La valutazione del rischio bellico è prevista dalla seguente disposizione normativa:
-Legge 1°Ottobre 2012 n.177. Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 in materia di sicurezza;
Premessa:
A seguito dell’entrata in vigore della D.Lgs 81/2008 e smi Legge n. 177 – 1/10/2012, T.U.S. Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza, l’Ente pubblico o la stazione appaltante o il proprietario/soggetto interessato di una determinata area, devono procedere ad una valutazione preventiva dei rischi residuali relativi ad una determinata lavorazione od ad un determinato intervento, responsabilità conferita alle figure del C.S.P. /C.S.E. (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione).
Uno dei potenziali rischi residui insistente su un’area oggetto di futura lavorazione, con interventi di natura invasiva sul piano campagna originario, è il rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici inesplosi. L’attività è rivolta principalmente a supportare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il quale tra tutti i potenziali rischi per i lavoratori, dovrà analizzare anche il possibile rischio di esplosione derivante dal ritrovamento di ordigni residuati bellici inesplosi.
La valutazione del rischio va implementata all’interno del PSC, ovvero, nel caso di cantiere che prevede l’operatività di una sola impresa, all’interno del DVR.
La mancata (o erronea) valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici durante operazioni di scavo, in caso di incidenti, può comportare conseguenze di carattere penale e civile anche rilevanti.
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO BELLICO
1. Analisi Storiografica e documentale esaminando i seguenti contesti:
–Bombardamenti aerei strategici (produzione bellica/sistema trasporti);
–Bombardamenti aerotattici (supporto di fuoco ravvicinato);
–Combattimenti terrestri (fuoco di artiglieria, mortai, controcarri);
–Campi minati schierati a ridosso di posizioni difensive/vie facilitazione;
–Depositi occultati di munizioni ed esplosivi;
–Aree di smaltimento veloce di munizionamento (corpi d’acqua).
–Fonti umane o documentali che attestano che l’area geografica nella quale si colloca il nostro sito è stata interessata da eventi bellici durante la 1^ o la 2^ Guerra Mondiale.
–Il sito era un obiettivo di potenziale interesse militare durante la guerra (stazione ferroviaria, porto, area industriale, linea di comunicazione stradale o ferroviaria, aree stoccaggio di carburanti, di materie prime, di mezzi meccanici, ecc..).
–Il sito si trovava all’interno di un cerchio con raggio pari a 2,5 Km da un obiettivo di potenziale interesse militare durante la guerra.
–Il sito si trova all’interno oppure in prossimità di centri urbani che sono stati oggetto di bombardamenti a tappeto durante la 2^ G.M.
–Il sito si trova in prossimità di aree interessate da sbarchi dal mare, soggette a preventivo bombardamento aeronavale.
–Il sito si trova in prossimità di aree che sono state teatro di combattimenti terrestri (linee difensive, o itinerari di penetrazione)
–Il sito è prossimo ad aree che nel passato sono state già interessate da attività di bonifica sistematica, che hanno portato al rinvenimento di ordigni bellici.
–Il sito è prossimo ad aree che nel passato sono state già interessate da ritrovamenti occasionali di ordigni bellici oggetto di intervento da parte dei nuclei artificieri delle Forze Armate.
–Il sito in passato ha avuto un uso militare (deposito munizioni, opere di fortificazioni permanente, postazioni di artiglieria contraerei o costiera, ecc..).
–Acquisizione informazioni relative a ritrovamenti ordigni bellici c/o Uffici Pubblici competenti quali Reparti militari artificieri competenti, Stazioni Carabinieri, Prefetture, Protezione Civile, reperimento di informazioni storicheda parte di associazioni civili legati alla Resistenza come leAssociazioni dei Partigiani (ANPI), nonché di notizie fornite dagli abitanti del luogo.
2. Analisi strumentale sul posto con rilevatore di masse ferrose (magnetometro)
–Il magnetometro misura le variazioni spaziali del campo magnetico terrestre dovute alla presenza nel terreno di corpi magnetizzati.
–L’anomalia magnetica (differenza tra il valore misurato in un punto ed il valore normale per quell’area) fornisce l’effetto dovuto ad un corpo presente nel sottosuolo, tanto più intensa quanto maggiore è la massa del corpo sepolto e minore è sua la profondità.
–I risultati ottenibili sono maggiormente affidabili nei casi in cui il terreno inglobante possieda deboli proprietà magnetiche e le masse ferrose siano consistenti oppure poco profonde.
3. Valutazione finale del grado di rischio residuale
Il rischio è il prodotto tra la probabilità di accadimento di un evento (ritrovamento ordigno) e la sua magnitudo (gravità del danno potenziale);
La magnitudo dell’evento «attivazione involontaria ordigno» è sempre alta e non è possibile ridurla. Nei casi di ordigni più grossi occorre considerare anche la tutela della pubblica incolumità (danni a persone e cose esterne al cantiere);
La valutazione del rischio bellico, per quei territori che sono stati interessati da azioni militari terrestri od aeree, documentate, non esclude assolutamente la presenza di ordigni bellici inesplosi” (anche se livello di rischio residuo risultasse basso).
Anche l’analisi del terreno può essere un parametro per la valutazione del grado di rischio, per questo vengono esaminati i seguenti dati:
–Geomorfologia del terreno (piana, scarpata, delta, conoide, corpo di frana, corso d’acqua);
–Tipologia del terreno (argilla, limo, sabbia, ghiaia, roccia) e grado di consistenza dello stesso
–livello di antropizzazione dell’area di interesse
–utilizzo agricolo del suolo;
Tuttavia, il ritrovamento di ordigni bellici in aree insospettabili, ci deve portare a non escludere nessun luogo (esempio: aereo in difficoltà che ha sganciato il proprio carico in luoghi lontani da obiettivi militari).
Per avere una rilevanza sistematica di assenza da ordigni e/o residuati bellici si deve procedere con l’intervento previsto dalla normativa vigente, al fine di garantirne la totale eliminazione. Tale attività è rappresentata dalla bonifica sistematica precauzionale da ordigni bellici, da eseguirsi secondo il parere vincolante dell’A.M. competente, in quanto autorizzata, diretta e verificata dal Ministero della Difesa – Reparto Infrastrutture Ufficio Genio Militare, competente per territorio (5° Reparto Infrastrutture Ufficio Bcm Padova – Area Nord e 10°Reparto Infrastrutture Napoli – Area Sud ed Isole).
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ORDIGNI
Per facilitare le operazioni di identificazione degli ordigni, in relazione al metodo del loro rilascio, esse sono state classificate in:
–munizioni sganciate (es. bombe d’aereo, sub-munizioni);
–munizioni proiettate (es. proietti d’artiglieria, razzi);
–granate lanciate (es. granate a mano);
–ordigni deposti o collocati (es. mine).
Nel territorio italiano normalmente le bombe d’aereo, sono quindi di fabbricazione inglese o americana. Per quanto attiene ordigni di altra natura (munizionamento da mortaio, da cannone, bombe a mano ecc..) è possibile rinvenire anche residuati tedeschi, frutto delle lotte partigiane sul territorio, magari abbandonati dai militari in ritirata.
LEGGE 1 ottobre 2012, n. 177
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (12G0200) (GU n.244 del 18-10-2012) Vigente al: 2-11-2012 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attivita' di scavo»; b) all'articolo 91 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita' di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita' di bonifica preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita' militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonche' mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»; c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita' di scavo,»; d) all'articolo 104 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita' dell'impresa e' verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali»; e) all'allegato XI, dopo il punto 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo»; f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo». 2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonche' per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese. 3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle medesime disposizioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino ⇑ TORNA SU